L’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 ha introdotto l’istituto dell’ACCESSO CIVICO stabilendo che: “L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione“.
L’art. 5 comma 2, introdotto dal D.Lgs. n. 97/2016, ha ulteriormente ampliato i diritti di accesso stabilendo che: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis.” (FOIA- Freedom Of Information Acts)
Sia la richiesta di accesso civico che quella di accesso generalizzato non sono sottoposte ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non vanno motivate e possono essere presentate anche in via telematica a:
- l’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- l’ufficio relazioni con il pubblico (URP);
- altro ufficio individuato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (ove si tratti di Accesso Civico).
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo di riproduzione delle copie.
Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, se l’Amministrazione individua soggetti controinteressarti è tenuta a dargliene comunicazione e gli stessi potranno presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Modello richiesta accesso generalizzato
Regolamento aziendale accesso civico e generalizzato
Contatti:
tel. : 0533/725333 fax : 0533/713617
indirizzi mail istituzionali: info@cadf.it info@cadf.postecert.it
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA:
Dott. Pietro Buzzi
(Determinazione del Direttore Generale n. 4 del 16.01.2014; Verbale C.d.A. n. 17 del 03.12.2015 punto 6)
tel. 0533/725345 pietro.buzzi@cadf.it
TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO:
Ing. Arch. Maira Passarella – Legale Rappresentante Presidente del C.d.A.
Il Responsabile della Conservazione dei documenti informatici è il dott. Pietro Buzzi, nominato con Determinazione del DG n_ 18_2022.
CADF_MANUALE DI CONSERVAZIONE
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