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Altri Contenuti2023-12-12T11:20:40+00:00

L’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 ha introdotto l’istituto dell’ACCESSO CIVICO stabilendo che: “L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione“.

L’art. 5 comma 2, introdotto dal D.Lgs. n. 97/2016, ha ulteriormente ampliato i diritti di accesso stabilendo che: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis.” (FOIA- Freedom Of Information Acts)

Sia la richiesta di accesso civico che quella di accesso generalizzato non sono sottoposte ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non vanno motivate e possono essere presentate anche in via telematica a:

  1. l’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
  2. l’ufficio relazioni con il pubblico (URP);
  3. altro ufficio individuato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
  4. il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (ove si tratti di Accesso Civico).

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo di riproduzione delle copie.

Fatti salvi i  casi di pubblicazione obbligatoria, se l’Amministrazione  individua soggetti controinteressarti è tenuta a dargliene comunicazione  e gli stessi potranno presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Modello richiesta accesso generalizzato

Regolamento aziendale accesso civico e generalizzato

Contatti:

tel. : 0533/725333           fax : 0533/713617

indirizzi mail istituzionali: info@cadf.it   info@cadf.postecert.it

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA:

Dott. Pietro Buzzi

(Determinazione del Direttore Generale n. 4 del 16.01.2014; Verbale C.d.A. n. 17 del 03.12.2015 punto 6)

tel. 0533/725345              pietro.buzzi@cadf.it

TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO:

Ing. Arch. Maira Passarella – Legale Rappresentante Presidente del C.d.A.

Il Responsabile della Conservazione dei documenti informatici è il dott. Pietro Buzzi, nominato con Determinazione del DG n_ 18_2022.

CADF_MANUALE DI CONSERVAZIONE

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