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Accesso civico

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Accesso civico2024-06-05T12:27:22+00:00

Accesso civico ai sensi del D.Lgs. 33/2013

L’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 ha introdotto l’istituto dell’ACCESSO CIVICO stabilendo che: “L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione“.

L’art. 5 comma 2, introdotto dal D.Lgs. n. 97/2016, ha ulteriormente ampliato i diritti di accesso stabilendo che: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis.” (FOIA- Freedom Of Information Acts)

Sia la richiesta di accesso civico che quella di accesso generalizzato non sono sottoposte ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non vanno motivate e possono essere presentate anche in via telematica a:

  1. l’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
  2. l’ufficio relazioni con il pubblico (URP);
  3. altro ufficio individuato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
  4. il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (ove si tratti di Accesso Civico).

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo di riproduzione delle copie.

Fatti salvi i  casi di pubblicazione obbligatoria, se l’Amministrazione  individua soggetti controinteressarti è tenuta a dargliene comunicazione  e gli stessi potranno presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Modello richiesta accesso generalizzato

Regolamento aziendale accesso civico e generalizzato

 

Contatti:

tel. : 0533/725333           fax : 0533/713617

indirizzi mail istituzionali: info@cadf.it   info@cadf.postecert.it

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA:

Dott. Pietro Buzzi

(Verbale C.d.A. n. 1 del 20.06.2023 punto 4)

tel. 0533/725345              pietro.buzzi@cadf.it

TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO:

Presidente del C.d.A. di C.A.D.F. S.p.A.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO):

Dott.ssa Simona Zanellato

(Verbale C.d.A. n. 1 del 20.06.2023 punto 6)

N. DATA TIPO DI RICHIESTA OGGETTO ESITO DATI ALTRO
3 13/02/2024 (prot. n. 2673/2024) Richiesta di accesso generalizzato Dati di spesa in servizi e attività di formazione in favore dei dipendenti coinvolti nell’attività contrattuale. Riscontrata con nota prot. 7948 del 21/02/2024 CADF_2024-0007948 240508_lettera SA_RAPPORTO SPESA FORMAZIONE RUP 
2 18/02/2021 (prot. 5054/2021) Richiesta di accesso generalizzato Servizio di manutenzione dei presidi antincendio: attuale prestatore del servizio, termini di scadenza del contratto in essere, termini di pubblicazione nuova procedura di affidamento. Riscontrata con nota prot. 5738 del 24/02/2021 informazioni singole procedure  approvvigionamenti
 1 24/12/2018 (prot. 30394/2018)  Richiesta di accesso generalizzato Dati acqua immessa in rete, popolazione residente servita, perdite lineari anni 2015-16-17.  Riscontrata con nota prot. 488/2019  2019_488  

Diritto di accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.

Il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117 della Costituzione.

Chi lo può esercitare:

Il diritto di accesso può essere esercitato da tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. È necessaria quindi una stretta correlazione tra il documento amministrativo oggetto del diritto di accesso e uno specifico interesse del soggetto richiedente.

Nei confronti di chi si esercita

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si può esercitare nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico ed anche i soggetti di diritto privato come CADF S.p.A. limitatamente, però, alle attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Diritto di accesso e tutela della riservatezza – I controinteressati

L’esercizio del diritto di accesso deve spesso essere contemperato con altri diritti, in primis con il diritto alla riservatezza. La regola generale è quella di confrontare i due interessi coinvolti e valutare quale sia quello di peso maggiore: il diritto alla riservatezza può essere superato quando il soggetto che esercita l’accesso nei confronti dei documenti contenenti dati sensibili necessiti di quelle informazioni per poter difendere un diritto di pari rango o superiore. Naturalmente per poter effettuare questa valutazione, è necessario che l’istanza di accesso sia adeguatamente motivata. La difesa dei cosiddetti controinteressati, cioè di quei soggetti che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza, richiede l’applicazione di ulteriori tutele: la P.A. cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento. I soggetti controinteressati, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine ed accertata la ricezione della comunicazione, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta di accesso.

Come si richiede l’accesso

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi deve essere presentata dal soggetto interessato direttamente all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, in carta libera indicando gli estremi del documento oggetto della richiesta – ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione – e l’interesse connesso all’oggetto della richiesta.

Modello richiesta accesso 241_90